La remissione del debito non legittima il rimborso delle ritenute
Il sostituto d’imposta deve provare il venir meno del presupposto impositivo
Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 8012 depositata ieri, i giudici hanno affrontato il problema relativo all’onere probatorio che deve essere assolto dal sostituto d’imposta che si trovi nella condizione di dover chiedere il rimborso di ritenute regolarmente operate e versate affermando che “una volta che sia stato dichiarato un debito fiscale che trovi causa nella ricchezza trasferita da un soggetto, obbligato alla trattenuta a titolo di acconto, ad altro soggetto, cui quel credito spetta, non può essere sufficiente l’atto unilaterale recettizio di rinuncia del credito a costituire la prova del venir mento del presupposto impositivo”.
Secondo i giudici, quindi, ai fini processuali sarà sempre il sostituto d’imposta (quale “debitore fiscale”)
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