Dalle novità sulla crisi molti poteri al sindaco unico, meno al revisore
Diversi gli strumenti sia di percezione che di reazione di cui l’organo di controllo e il revisore appaiono dotati
Il nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza demanda agli organi di controllo, intendendo per tali il sindaco unico o il collegio sindacale (come si evince con chiarezza dalla relazione ministeriale all’art. 37), molti nuovi poteri/doveri.
Il sindaco unico (e il collegio sindacale), oltre a monitorare la società ogni 90 giorni, deve partecipare ai CdA e agli eventuali comitati esecutivi. Negli stessi, da un lato, l’organo di controllo potrà individuare i non idonei assetti organizzativi (incombenza da sempre richiesta al collegio sindacale ai sensi dell’art. 2403 comma 1 c.c.) e, dall’altro, ravvisare i primi sintomi di uno stato di crisi. Di questi ultimi il collegio può avvisare il CdA che non li avesse percepiti oppure anche l’assemblea se convocata in
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