La rottamazione dei ruoli può cancellare l’ipoteca esattoriale
Se il debito tributario scende sotto la soglia legale dell’art. 77 del DPR 602/73, l’iscrizione ipotecaria diventa illegittima
L’illegittimità dell’iscrizione dell’ipoteca esattoriale può essere accertata in ragione del mancato rispetto dei limiti previsti dalla legge. Per effetto dell’art. 77 comma 1-bis del DPR 602/73, l’ipoteca può essere iscritta sui debiti (anche) tributari a condizione che l’importo complessivo per cui si procede non sia inferiore complessivamente a 20.000,00 euro.
Il valore del debito tributario è stato innalzato per effetto del DL 16/2012 da 8.000 euro a 20.000 euro e va computato considerando tutti i ruoli affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Occorre sottolineare, a margine, che assumono rilevanza non solo i crediti di natura fiscale e, dunque, devono essere ricompresi anche quelli di natura previdenziale (Cass. 7 ottobre 2015 n. 20055). Allo stesso
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