Omessa comunicazione all’ENEA per il recupero edilizio senza sanzioni
L’invio è obbligatorio anche per sisma bonus e bonus mobili se ne deriva un risparmio energetico, ma in caso di omissione resta la detrazione
In relazione agli interventi di recupero edilizio, agli interventi antisismici ed al c.d. “bonus mobili” deve essere trasmessa telematicamente all’ENEA un’apposita comunicazione (art. 16 comma 2-bis del DL 63/2013). Detta comunicazione, che deve essere trasmessa in relazione agli interventi ultimati a decorrere dal 1° gennaio 2018, deve essere inviata soltanto per gli interventi dai quali derivi un risparmio energetico.
Al riguardo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46 pubblicata ieri, 18 aprile 2019, ha chiarito che in caso di omessa trasmissione all’ENEA della comunicazione relativa ai suddetti interventi, seppur sia obbligatoria per il contribuente, non determina la perdita del diritto a beneficiare della detrazione fiscale.
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