Revisione solo al Collegio sindacale interamente formato da revisori
Ciò è possibile se la società non rientra tra i soggetti ex artt. 16 comma 2 e 19-bis comma 2 del DLgs. 39/2010 e non è tenuta al bilancio consolidato
Ai sensi dell’art. 2409-bis comma 2 c.c. (così come modificato dall’art. 37 comma 8 del DLgs. 39/2010), lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal Collegio sindacale. In tal caso (tutto) il Collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito Registro.
Le disposizioni sopra riportate devono essere lette insieme agli artt. 2409-quinquiesdecies e 2409-noviesdecies c.c. (secondo cui nelle società che adottino il sistema dualistico o monistico la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione), nonché insieme agli artt. 16 comma 2 e 19-bis comma 2 del DLgs. 39/2010 (secondo cui negli enti di interesse pubblico
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