Lavoro nelle festività solo con accordo individuale
Non è possibile inserire clausole nei CCNL che prevedano l’obbligo di prestazione, ad eccezione di servizi pubblici e lavori a ciclo continuo
I lavoratori dipendenti godono della sospensione dal lavoro in occasione delle festività nazionali, civile e religiose, previste degli artt. 1 e 2 della L. 260/49; tra esse meritano un’attenzione particolare, in quanto prossime nella gestione all’intero dei cedolini paga, il lunedì dell’Angelo (22 aprile), l’anniversario della Liberazione d’Italia (25 aprile), la Festa dei lavoratori (1° maggio) e la Festa della Repubblica (2 giugno).
Il lavoratore conserva il diritto di astenersi dal lavoro durante le festività infrasettimanali, mentre il datore, di contro, potrà chiedere la prestazione solo attraverso la stipula di un accordo individuale, non essendo possibile, infatti, inserire clausole nei contratti collettivi che prevedano l’obbligo di prestazione lavorativa ...
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