La domanda di definizione della lite ammissibile blocca la riscossione
A seguito della domanda e del pagamento della prima rata si sospende ogni attività esattiva e cautelare
Nell’ambito della definizione delle liti pendenti, di cui all’art. 6 del DL 119/2018, non è previsto alcun meccanismo automatico di sospensione dei giudizi (i quali sono sospesi solo su istanza del contribuente), né tantomeno di sospensione della riscossione delle somme dovute a titolo provvisorio in pendenza di giudizio.
Meccanismo diverso, invece, si rinviene nell’ambito della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. rottamazione-ter), conclusasi, salvo riaperture, lo scorso 30 aprile, dove è proprio la legge (art. 3 comma 10 del DL 119/2018) a disporre che, a seguito della presentazione della domanda di rottamazione, sono sospese tutte le dilazioni in essere ed è precluso all’Amministrazione finanziaria di proseguire o intraprendere
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