Esonero dallo scontrino elettronico con limiti per le operazioni a bordo
L’esclusione per le sole operazioni effettuate «durante un trasporto internazionale» richiede chiarimenti e crea disparità di trattamento
L’art. 1 del decreto del MEF del 10 maggio 2019 ha esonerato dall’obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, previsto a partire dal 1° gennaio 2020 (anticipato al 1° luglio 2019 per soggetti passivi con volume d’affari superiore a 400.000 euro) di cui all’art. 2, comma 1 del DLgs. n. 127/2015, le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.
Sul punto, le associazioni di categoria, rispondendo alla consultazione pubblica indetta dal Dipartimento delle Finanze il 12 aprile 2019, avevano evidenziato alcune difficoltà operative, di implementazione tecnica, derivanti dall’introduzione dell’adempimento
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