Sostitutiva da affrancamento scomputabile dalle somme per la definizione
L’imposta sostitutiva non può invece essere domandata a rimborso
Con la risposta a interpello n. 158, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha preso posizione su un’interessante questione sorta a seguito della richiesta di chiarimenti in ordine alle modalità per la definizione di una lite fiscale pendente, relativa al disconoscimento dell’affrancamento post-fusione, di cui al combinato disposto degli artt. 172 comma 10-bis e 176 comma 2-ter del TUIR.
Secondo l’Agenzia, la lite può essere “rottamata” scomputando dagli importi dovuti per la definizione l’imposta sostitutiva versata sull’affrancamento, la quale, tuttavia, non può essere chiesta a rimborso, contrariamente a quanto auspicato dalla società istante.
In caso di fusione, l’art. 172 comma 10-bis del TUIR consente alla società incorporante di derogare ...
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