La presenza della convenzione fra le parti decide l’assoggettamento a IVA del contributo regionale
Con la risposta a interpello n. 168 pubblicata ieri, 29 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’assoggettamento ad IVA dei contributi regionali nonché al trattamento, ai fini delle imposte dirette, di un’operazione di riorganizzazione societaria volta a separare la gestione infrastrutturale da quella del servizio pubblico di trasporto ferroviario locale (TPL).
Richiamando le indicazioni fornite in precedenza (es. circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2013 e ris. n. 21/2005 e 16/2006), l’Agenzia ha precisato che un contributo assume rilevanza ai fini IVA in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. Nel caso esaminato, in relazione alle somme erogate dalla Regione alla società beneficiaria occorre distinguere, pertanto, fra:
- contributi versati in assenza di una convenzione che disciplini diritti e obblighi delle parti, da considerare fuori dal campo di applicazione dell’IVA ex art. 2 comma 3 lett. a) del DPR 633/72;
- contributi in conto esercizio disciplinati da apposite convenzioni che hanno, invece, natura di corrispettivo da assoggettare ad IVA.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, inoltre, che l’ottenimento dei contributi non influenza il diritto alla detrazione del soggetto passivo per l’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi, in quanto tale diritto spetta nella misura in cui quest’ultimi sono utilizzati per effettuare a valle operazioni imponibili o assimilate ai fini della detrazione (es. circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2015).
Sotto il profilo delle imposte dirette, l’Agenzia ha precisato, fra l’altro, che nel caso di specie non emerge alcun plusvalore latente dall’assegnazione alla Regione di una partecipazione societaria il cui valore normale (art. 9 del TUIR) risulti composto esclusivamente di crediti tributari e disponibilità liquide.
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