Dilazione di pagamento del credito ipotecario senza continuità d’impresa
Applicabili agli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento i principi in materia di concordato preventivo
Con sentenza n. 17834, depositata ieri, la Corte di Cassazione stabilisce che, in ragione dell’applicazione dei principi elaborati per il concordato preventivo, è ammissibile che il debitore proponga nell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento una dilazione di pagamento dei crediti ipotecari anche in assenza di continuità d’impresa.
Nel caso di specie, il debitore presentava una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 8 della L. 3/2012 in cui il pagamento del credito ipotecario – per l’importo del saldo residuo di un mutuo – veniva eseguito secondo l’originario piano di ammortamento. La domanda di omologazione veniva rigettata dal giudice delegato, così come veniva rigettato anche il successivo reclamo proposto
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