Nuovo contraddittorio preventivo a maglie strette
La prassi degli uffici restringe fortemente la portata innovativa del DL crescita
Il nuovo art. 5-ter del DLgs. 218/1997, introdotto con il decreto “crescita” (DL n. 34/2019), conv. L. n. 58/2019, ha previsto l’obbligo “generalizzato” di contraddittorio preventivo, che riguarderà, a partire dal 1° luglio 2020, gli avvisi di accertamento non emessi a seguito di verifiche “in loco” (si veda “Contraddittorio preventivo quasi sempre obbligatorio” del 2 luglio 2019).
In tal caso, prima dell’emissione dell’avviso, l’Agenzia dovrà convocare il contribuente per tentare la via dell’accertamento con adesione; se detta via non risulterà percorribile, gli uffici dovranno dare evidenza in motivazione delle ragioni per cui hanno ritenuto la documentazione fornita dal contribuente non idonea a dimostrare
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