Negli appalti niente termine di decadenza biennale per i contributi
Per la Cassazione il termine ex art. 29 comma 2 del DLgs. 276/2003 non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali
Con la sentenza n. 18004/2019 la Cassazione affronta per quanto consta per la prima volta – e risolve in senso favorevole all’INPS – la questione dell’applicabilità o meno all’ente previdenziale del termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell’appalto, previsto dall’art. 29 comma 2 del DLgs. 276/2003, per far valere la responsabilità solidale del committente per i debiti retributivi e contributivi dell’appaltatore.
La norma in questione prevede che “in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori sub-appaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti ...
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