Difensore responsabile solo con attività omessa dal probabile esito positivo
La Cassazione ha escluso la responsabilità di un avvocato che aveva proposto appello tardivamente
Il tema della responsabilità civile del difensore (e, tra questi, quello tributario) riveste un crescente interesse e questo forse in ragione di un “effetto derivato” della sempre maggiore rilevanza assunta, negli ultimi anni, dalla responsabilità civile inerente lo svolgimento della professione medica.
Tale responsabilità ha natura contrattuale nei confronti del proprio assistito ed è afferente all’opera professionale o intellettuale, ex artt. 2229 ss. c.c. o, più eccezionalmente, il contratto di mandato, così come disciplinato dagli artt. 1712 e 1713 c.c.
La giurisprudenza ritiene che l’obbligazione del professionista forense debba essere inquadrata nelle c.d. obbligazioni di mezzi (Cass. n. 8863/2011), tanto che al difensore è richiesto di svolgere la sua attività ...
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