Non sempre l’eccedenza del passivo sull’attivo equivale a insolvenza
È necessaria la sussistenza dell’incapacità strutturale non transitoria a soddisfare regolarmente le obbligazioni
Con ordinanza n. 15572/2019, la Cassazione ritorna sui requisiti che connotano lo stato di insolvenza ex art. 5 comma 2 del RD 267/42 – quale presupposto oggettivo per il fallimento dell’impresa – e, conformandosi ai precedenti interventi (tra gli altri, cfr. Cass. n. 29913/2018), rimarca il principio secondo il quale lo stato di insolvenza della società si realizza in presenza di una situazione d’impotenza strutturale – e non soltanto transitoria – a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività.
Nel caso di specie, una società veniva dichiarata fallita in ragione dell’inadempimento dell’obbligazione vantata dalla banca creditrice istante il fallimento. ...
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