«Retrocessione» da IFRS a OIC con continuità nel consolidato fiscale
La neutralità prevista dall’art. 13 del DLgs. 38/2005 impedirebbe di revocare ex lege le opzioni già esercitate
La transizione da IFRS a OIC pone alcuni interrogativi per le società che partecipano ad un consolidato fiscale già esistente e si ritrovano a valutare se questa transizione possa o meno avere effetti sulla prosecuzione della tassazione di gruppo.
La questione riveste una sua attualità in ragione delle disposizioni introdotte dall’art. 1 comma 1070 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), con le quali è stato previsto che i soggetti in precedenza obbligati ad applicare gli IFRS (in primis banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione), i cui titoli non sono negoziati nei mercati regolamentati, possono ritornare ad utilizzare i principi contabili nazionali; il successivo comma 1071 prevede tale possibilità già a decorrere dall’esercizio precedente alla data del 1°
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