Diritto di abitazione escluso per il coniuge separato
La giurisprudenza recente propende per tale soluzione, mentre la dottrina riconosce il diritto anche in caso di separazione, purché senza addebito
Quando uno dei coniugi muore, al superstite spetta, oltre alla quota di eredità riservatagli dalla legge, anche il diritto di abitare la casa familiare e di utilizzare i beni mobili al suo interno, ai sensi dell’art. 540 comma 2 c.c. primo periodo, a mente del quale al coniuge superstite “sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”.
Le esigenze che la norma intende soddisfare e la sua formulazione hanno portato gli interpreti a interrogarsi circa l’applicabilità della disposizione in esame all’ipotesi di separazione personale tra coniugi.
Da un lato, infatti, la previsione di tale diritto è funzionale a garantire al soggetto che era più vicino al defunto ...
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