Oneri di riscatto ai Fondi di solidarietà versati in un’unica soluzione
L’INPS illustra la procedura di versamento della contribuzione per il conseguimento del diritto alla pensione previsto all’art. 22 del DL 4/2019
Tra le diverse misure di natura pensionistica previste nel DL 4/2019 (recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), l’art. 22 comma 3 attribuisce ai Fondi di solidarietà il compito di provvedere, a loro carico e previo il versamento della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili, precedenti all’accesso ai Fondi medesimi.
In merito a tale disposizione è intervenuto ieri l’INPS con la circolare n. 105/2019, fornendo le istruzioni applicative relative sia all’esercizio, da parte dei datori di lavoro, della facoltà di riscatto e di ricongiunzione
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