Bancarotta fraudolenta per le vendite irragionevoli del liquidatore
La Cassazione, nella sentenza n. 34812/2019, ha stabilito che la vendita, da parte del liquidatore della società già in dissesto e poi fallita, di beni sociali, con modalità tali da configurarsi quale operazione priva, ex ante, di qualunque grado di ragionevolezza rispetto al raggiungimento dello scopo liquidatorio, con la consapevolezza da parte dell’autore di diminuire il patrimonio per scopi estranei al mandato liquidatorio, costituisce condotta dissipativa integrante il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (ex artt. 216 comma 1 n. 1 e 223 comma 1 del RD 267/1942).
La responsabilità del liquidatore deriva non solo dall’art. 223 del RD 267/1942, ma anche dall’art. 2489 c.c., che rinvia alle norme in tema di responsabilità degli amministratori e, quindi, anche all’art. 2392 c.c.; configurandosi, per tal via, una posizione di garanzia rispetto al bene giuridico penalmente tutelato, con conseguente responsabilità, ex art. 40 comma 2 c.p., ove siano disattesi gli obblighi normativamente indicati.
Nella fase di liquidazione, peraltro, al perseguimento dello scopo sociale si sostituisce il mandato, teleologicamente orientato, di liquidazione delle attività finalizzata al soddisfacimento dei creditori; e in tale contesto la vendita costituisce lo strumento principale, in funzione della monetizzazione dei beni.
Nondimeno, ove la vendita sia eseguita con modalità tali da configurarsi quale operazione priva, ex ante, di qualsiasi grado di ragionevolezza rispetto allo scopo liquidatorio, la dismissione del patrimonio viene a iscriversi a pieno titolo nell’ambito delle condotte che generano la responsabilità del liquidatore.
La fattispecie in questione, inoltre, è reato di pericolo a dolo generico, in relazione alla quale, pertanto, né rileva la finalità perseguita, né si richiede uno specifico intento di arrecare un pregiudizio economico ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza della mera possibilità di danno che possa derivare alle ragioni creditorie.
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