Raddoppio dei termini fuori dalla motivazione dell’accertamento
La disciplina è radicalmente mutata negli ultimi anni
Gli artt. 43 del DPR 600/1973 e 57 del DPR 633/1972, nella versione ante L. 208/2015, stabiliscono che, in caso di violazione comportante obbligo di denuncia per reati fiscali, i termini sono raddoppiati in relazione all’anno in cui l’illecito è stato commesso.
Tra il 2015 ed il 2016, lo scenario normativo in materia di raddoppio dei termini è profondamente mutato.
Innanzitutto, l’art. 2 commi 1 e 2 del DLgs. 128/2015, entrato in vigore il 2 settembre 2015, ha modificato il comma 3 sia dell’art. 43 del DPR 600/1973, sia dell’art. 57 del DPR 633/1972, disponendo che “il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41