Crisi d’impresa con indici significativi da interpretare
La continuità aziendale è misurata in termini di adeguatezza dei mezzi propri e non di solidità patrimoniale e struttura finanziaria
L’art. 2086, comma 2 c.c., in vigore dal 16 marzo 2019, stabilisce che tutte le società, indipendentemente dalla loro natura e dimensione, devono adottare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità aziendale.
L’art. 2 del DLgs. 14/2019, formalmente applicabile dal 15 agosto 2020, ma costituente già un valido principio interpretativo, definisce la crisi come lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per l’impresa si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici ad adempiere regolarmente le obbligazioni pianificate: il piano industriale e finanziario riveste, quindi, un ruolo centrale nell’individuazione
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