La costituzione di servitù prediale non applica l’imposta di registro al 15%
La Cassazione rafforza un orientamento già adottato che contrasta con l’impostazione accolta dall’Agenzia delle Entrate
L’atto di costituzione di servitù prediale su un terreno non può scontare l’imposta di registro con l’aliquota del 15%. A tale tipologia di atto si applica l’imposta di registro con l’aliquota:
- oggi, del 9%;
- secondo la disciplina previgente, dell’8%.
Questi principi sono desumibili dalla sentenza n. 22198 depositata ieri della Cassazione, che va a rafforzare un orientamento adottato per la prima volta con la sentenza n. 16495/2003 e che contrasta, invece, con l’impostazione accolta dall’Agenzia delle Entrate (cfr. circ. n. 18/2019, § 4.16).
Va ricordato, in primo luogo, che la servitù prediale, a norma dell’art. 1027 c.c. consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente ad un diverso proprietario.
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