Compenso personalizzato per i curatori che si succedono nel fallimento
È necessario il contraddittorio tra i curatori e la motivazione della liquidazione
Con ordinanza n. 22272, depositata ieri, la Cassazione ritorna sul tema della determinazione del compenso spettante ai curatori fallimentari succeduti nell’incarico durante la procedura, rimarcando l’orientamento secondo cui, ove il Tribunale sia chiamato alla liquidazione del compenso complessivo ed al successivo riparto, l’unitarietà della situazione sostanziale impone la partecipazione al procedimento di cui all’art. 39 del RD 267/42 di tutti i curatori che hanno rivestito l’esercizio della funzione, al fine di individuare la frazione spettante a ciascuno nel rispetto del principio del contraddittorio. La liquidazione del compenso, inoltre, deve essere personalizzata per ciascuno dei curatori, tenendo conto delle attività svolte e dei risultati conseguiti.
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