Non rimborsabili le imposte versate dai condebitori
Il debitore rimasto inerte potrebbe non avvantaggiarsi della sentenza favorevole ottenuta dal coobbligato
In caso di accertamento di obbligazioni solidali, il pagamento dell’imposta da parte di un condebitore, che abbia rinunciato all’impugnazione, comporta di regola, secondo la Cassazione, acquiescenza alla pretesa tributaria e divieto di ripetizione delle somme versate (Cass. n. 2231/2018).
Tale orientamento è consolidato e rende molto insidioso l’accertamento di obbligazioni solidali a carico di più condebitori.
Può accadere infatti che un debitore, dopo aver versato il tributo senza impugnare l’atto, venga a conoscenza del fatto che un condebitore ha impugnato lo stesso avviso di accertamento ottenendo una sentenza favorevole passata in giudicato: anche in questo caso il divieto di ripetizione resta fermo.
Il limite imposto dalla Cassazione non impedisce però al debitore ...
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