Efficacia dell’iscrizione all’AIRE ancora critica
La nuova norma, che dà risalto al momento di presentazione della domanda, si applica solo se la pratica è pendente al 26 marzo 2019
La questione dell’efficacia dell’iscrizione all’AIRE risulta tuttora, anche a fronte degli ultimi interventi normativi, non del tutto scevra da problemi di notevole entità.
In termini generali, il trasferimento della residenza all’estero, a norma dell’art. 6 comma 9-bis della L. 470/88 (introdotto dall’art. 16 comma 3 del DL 22/2019, in vigore dal 26 marzo 2019), ha effetto dal momento della dichiarazione resa all’ufficio consolare, “qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica”.
Questa impostazione supera, quindi, l’art. 7 del DPR 323/89 (contestualmente abrogato), il quale disponeva l’efficacia
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41