Il termine per il licenziamento previsto dal CCNL metalmeccanici decorre solo con le giustificazioni
Con la sentenza n. 24157, depositata ieri, la Cassazione è intervenuta in materia di licenziamento disciplinare stabilendo che il termine finale previsto dal CCNL Industria Metalmeccanica privata per l’irrogazione del licenziamento, fissato entro i 6 giorni successivi alla presentazione delle giustificazioni da parte del lavoratore, si applica solo in caso di presentazione di queste ultime.
Pertanto, nelle ipotesi in cui il lavoratore non presenti alcuna giustificazione circa la condotta contestata, come nel caso della sentenza in esame, è da escludere la predetta decadenza del potere di recesso datoriale.
Il caso di specie riguarda il licenziamento per giusta causa intimato ad un operaio in seguito ad un violento scontro fisico con un collega sul luogo di lavoro.
Con la sentenza in esame, la Suprema Corte rigetta dunque il ricorso del lavoratore con cui si contesta, tra l’altro, la decisione della Corte d’Appello per aver ritenuto che il termine di 6 giorni per l’irrogazione del licenziamento si applichi solo in caso di presentazione delle giustificazioni.
Sul punto, i giudici di legittimità ricordano che l’art. 8 comma 4 (Sez. IV, Titolo VII) del CCNL Industria Metalmeccanica, applicabile alla fattispecie di causa, stabilisce che la contestazione deve essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non possono essere comunicati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà comunicato entri i 6 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.
Secondo la Cassazione, risulta corretta l’interpretazione attuata dalla Corte d’appello che ha ritenuto decorrente il termine di 6 giorni solo in caso di presentazione delle giustificazioni.
Per la Suprema Corte, si è in presenza di una disciplina collettiva che arricchisce le garanzie di difesa dell’incolpato con la previsione di un termine finale entro il quale irrogare la sanzione. Tuttavia, si osserva nella sentenza in esame, sia il predetto termine finale che la fictio dell’intervenuta accettazione delle giustificazioni sono evidentemente collegate all’esercizio, da parte del lavoratore, della specifica facoltà di presentare le giustificazioni, di cui, in questo caso, il lavoratore non ha inteso invece avvalersi.
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