Bonus per riqualificazione energetica e interventi antisismici con limiti per le società in house
Le detrazioni fiscali previste dagli artt. 14 e 16 del DL n. 63/2013, rispettivamente per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e per quelli antisismici, possono essere fruite anche dalle società “in house”.
Le agevolazioni, tuttavia, spettano al ricorrere di due requisiti:
- soggettivo, in quanto tali società devono rispondere ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e devono essere costituite e operanti alla data del 31 dicembre 2013;
- oggettivo, in quanto detti interventi devono essere effettuati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica (comma 2-septies dell’art. 14 e comma 1-sexies.1 dell’art. 16 del decreto citato).
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 393 di ieri, 7 ottobre 2019, ha precisato che in relazione al requisito oggettivo, considerato che le disposizioni riguardano un’agevolazione, non può essere operata alcuna interpretazione estensiva dell’ambito applicativo.
Quindi, dette detrazioni fiscali sono fruibili soltanto se gli interventi agevolati sono realizzati esclusivamente su immobili (di proprietà della società in house, o gestiti per conto dei Comuni) adibiti a “edilizia residenziale pubblica” e non spettano per gli immobili adibiti a “edilizia residenziale sociale”.
Sulla base del tenore letterale della norma, inoltre, le società in house non possono nemmeno beneficiare di dette agevolazioni se gli immobili oggetto di intervento sono locati a terzi.
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