Bike sharing senza esonero dagli obblighi di certificazione fiscale
Il servizio non rientra fra quelli elettronici resi a committenti privati
Con la risposta a interpello n. 396 pubblicata ieri, 8 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il servizio di bike sharing non è riconducibile fra i servizi elettronici resi a committenti privati. Di conseguenza, l’operazione deve essere certificata mediante scontrino o ricevuta fiscale e, a partire dal 1° gennaio 2020, attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi nonché l’emissione del documento commerciale.
Il caso esaminato riguarda un servizio di bike sharing usufruibile tramite un’applicazione per smartphone/tablet utilizzato, generalmente, da persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività d’impresa o di lavoro autonomo. Il predetto servizio è strutturato come segue:
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