La scissione della consolidante non interrompe la tassazione di gruppo
Apposita istanza di interpello per le controllate le cui partecipazioni sono trasferite alla consolidante-beneficiaria per effetto della scissione parziale
L’art. 11 comma 6 del DM attuativo 1° marzo 2018 stabilisce che “la scissione parziale della consolidante non modifica gli effetti derivanti dall’opzione alla tassazione di gruppo da parte della scissa, fermo restando i requisiti richiesti di cui all’art. 117, comma 1, del testo unico”.
Ecco quindi che, esattamente come per l’ipotesi in cui una consolidata sia beneficiaria di una scissione, ai sensi del precedente comma 5 del medesimo art. 11, anche nel caso in cui la consolidante si scinda parzialmente la tassazione di gruppo prosegue “di diritto”, fermi restando i requisiti necessari ai fini dell’efficacia dell’opzione.
Tuttavia, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’affermazione che precede sembrerebbe doversi ritenere valida ...