Risoluzione per mutuo dissenso della compravendita con registro proporzionale
L’Agenzia ribadisce la tassazione della retrocessione dell’immobile
L’atto con il quale le parti sciolgono consensualmente il contratto di compravendita immobiliare stipulato (il cui corrispettivo non era mai stato pagato) realizza un (ri)trasferimento immobiliare soggetto a imposta di registro in misura proporzionale.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 439, pubblicata ieri.
Con la risposta, l’Amministrazione torna, dunque, sul tema della tassazione del mutuo dissenso, ribadendo principi già enunciati, da ultimo, nella risposta n. 41/2019 che, tuttavia, non trovano consenso unanime della dottrina (si veda, ad esempio, lo Studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 142-2014/T).
In primo luogo, si ricorda come la possibilità di risolvere un contratto per volontà delle parti sia prevista dall’art. 1372 comma ...
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