È vietato duplicare gli ammortamenti dei beni rivalutati
Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 17813/2025, ai fini della deducibilità degli ammortamenti dei beni rivalutati non si può assumere quale costo ammortizzabile la somma tra il costo storico originario del bene e la rivalutazione risultante dalla perizia.
Così operando, infatti:
- si determinerebbe un indebito aumento della base di calcolo degli ammortamenti, in quanto nella stessa verrebbe ricompresa una quota del costo storico originario del bene, già ammortizzata;
- si violerebbe il principio, contenuto nell’art. 11 comma 2 della L. 342/2000, per cui i valori iscritti in bilancio dei beni rivalutati non devono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni in base al loro “valore corrente”, determinato in base alle quotazioni rilevate nei mercati regolamentati, o al “valore interno”, determinato sulla base della consistenza, della capacità produttiva e dell’effettiva possibilità economica di utilizzazione del bene nell’impresa.
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