Le modalità di commercializzazione rilevano per le aliquote IVA
Per Assonime per escludere l’uso dei materiali come lettiera rileva il confezionamento del prodotto
Con la risoluzione n. 59/2024, l’Agenzia delle Entrate, superando le proprie indicazioni fornite in precedenza, ha chiarito che le cessioni di lettiere per animali sono soggette ad aliquota IVA ordinaria.
Non assumono rilievo i diversi materiali di cui le lettiere sono composte poiché, in coerenza con i principi della Corte di Giustizia Ue, l’aliquota deve essere determinata principalmente avendo riguardo alla destinazione funzionale del prodotto.
A seguito della citata risoluzione n. 59/2024, diversi operatori si sono interrogati in merito all’aliquota IVA applicabile a beni che, singolarmente considerati, fruiscono dell’aliquota IVA ridotta ma che, per loro propria natura, potenzialmente potrebbero essere utilizzati dal cessionario come lettiere per animali.
È il caso, ad esempio, di beni quali la paglia, la segatura o il truciolato di legno.
Alcune indicazioni utili, in merito alla corretta aliquota IVA applicabile ai prodotti in questione, sono rinvenibili nell’approfondimento Assonime n. 1 di giugno 2025.
Quest’ultimo documento si è soffermato, in particolare, sulle cessioni di “trucioli di legno depolverato”, sottoprodotto della lavorazione meccanica del legno, che, come altri beni, è destinato ad essere commercializzato per diversi usi, tra cui come lettiera per animali.
Nel caso di specie, è stata esaminata anche la classificazione merceologica del prodotto, arrivando alla conclusione che i trucioli di legno depolverato possono rientrare nella voce 44.01 della nomenclatura combinata, nell’ambito della quale sono comprese diverse tipologie di legna, fra le quali anche alcuni scarti della lavorazione del legno.
Ora, poiché il n. 98) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 nel prevedere l’aliquota IVA del 10% per le cessioni di legna da ardere e cascami di legno, richiama l’intera voce doganale 44.01, deve ritenersi che tutti i prodotti inclusi nella voce doganale citata (ad eccezione dei pellet, espressamente esclusi) vadano assoggettati all’aliquota IVA del 10%.
Chiarito dunque che i trucioli di legno rientrano tra i beni soggetti ad aliquota ridotta, Assonime conclude che gli stessi dovrebbero beneficiare dell’agevolazione, salvo che “il prodotto risulti addizionato o anche meramente confezionato in modo tale da perdere la qualificazione merceologica originaria per acquisirne una diversa e più specifica”.
In altre parole, se il soggetto passivo confeziona e commercializza i trucioli come lettiere per animali, eventualmente dopo aver effettuato lavorazioni o addizioni per rendere il bene idoneo all’utilizzo specifico di lettiera, ciò ha l’effetto di mutare la qualificazione merceologica del bene, che quindi non può più ricondursi tra quelli soggetti ad aliquota ridotta.
Invece, il fatto che il cliente del produttore di trucioli cambi la destinazione del bene, facendone un prodotto da usarsi come lettiera, rileva soltanto per il trattamento IVA delle cessioni effettuate da tale soggetto e non può incidere sulla cessione da parte del produttore, che potrà continuare a scontare l’aliquota del 10%.
L’interessante conclusione dell’approfondimento di Assonime – che potrebbe ben essere estesa ad altri prodotti con caratteristiche analoghe – è che il truciolato di legno, sino a quando non assume una qualificazione particolare, in funzione della sua destinazione d’uso impressa dal venditore, dovrebbe beneficiare dell’aliquota ridotta, prevista per la legna da ardere, “tale essendo la teorica forma di utilizzo”.
A livello generale, richiamando l’impostazione della sentenza della Cassazione n. 24441/2023, il documento di Assonime conclude che la destinazione funzionale dei beni va a incidere sulla qualificazione dei medesimi e, quindi, sull’applicabilità o meno delle aliquote ridotte. Tuttavia, sino a quando la destinazione “non sia chiaramente impressa al bene”, dovrebbe essere corretta una classificazione basata sulla composizione del prodotto, con conseguente determinazione dell’aliquota IVA applicabile.
Da quanto ricostruito, sembra che la diversa destinazione del bene debba essere impressa dal venditore e che questa debba comunque evincersi in modo chiaro da elementi “oggettivi”, ad esempio dalle modalità di confezionamento o dalle addizioni effettuate sul bene stesso.
Secondo tale ragionamento, per contro, non dovrebbe assumere rilievo il rilascio di una dichiarazione da parte del cessionario che attesti una determinata destinazione del bene, in quanto, in assenza di una caratterizzazione del bene da parte del venditore, si farebbe comunque riferimento al criterio della composizione del prodotto.
Le considerazioni fin qui esposte possono applicarsi anche ad altre tipologie di beni potenzialmente utilizzabili come lettiere per animali. Si pensi, come già accennato, alla paglia, al fieno e ai foraggi.
Per tali beni, peraltro, non si pone neppure il problema della classificazione merceologica “originaria”, essendo questi pacificamente soggetti ad aliquota IVA del 10% ai sensi dei nn. 41) e 42) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41