Bar didattico all’interno della scuola irrilevante ai fini IRES e IVA
Si tratta di un’attività del tutto decommercializzata e priva di quella specifica organizzazione tipica invece delle attività imprenditoriali
Lo svolgimento all’interno di un istituto di istruzione superiore di un “bar didattico”, essendo effettuato da un ente statale che svolge funzioni istituzionali esclusivamente a favore della comunità scolastica, assume i connotati di non commercialità per effetto dell’art. 74, comma 2, lett. a) del TUIR.
Inoltre, se l’attività suddetta è svolta senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente a fini concorrenziali sul mercato nonché in modo limitato, sia rispetto ai tempi di svolgimento sia rispetto ai prodotti e quantità somministrate, non si qualifica come attività imprenditoriale; di conseguenza è priva del presupposto soggettivo ex art. 4, comma 4, Dpr 633/72, non assumendo pertanto rilevanza ai fini IVA.
Sono questi i chiarimenti forniti ieri con
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