Scontrino da integrare col codice fiscale per la detrazione per DSA
Se l’acquisto è avvenuto prima del provvedimento attuativo il contribuente può annotare il codice direttamente sul documento di spesa
Per poter beneficiare della detrazione IRPEF del 19% di cui alla lett. e-ter) dell’art. 15 comma 1 del TUIR per le spese sostenute per l’acquisto di strumenti necessari a soggetti affetti da DSA, dalla fattura o dalla ricevuta fiscale deve risultare il codice fiscale del soggetto affetto dal disturbo e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.
Tuttavia, considerato che la detrazione riguarda le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 e che il provvedimento attuativo è stato emanato successivamente (si tratta del provv. Agenzia delle Entrate 6 aprile 2018 n. 75067), nel caso in cui su detti documenti sia assente il codice fiscale in quanto l’acquisto è avvenuto in quest’arco di tempo, il contribuente lo può direttamente annotare sul documento di spesa. Questo è quanto
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