Nulla la clausola della banca che impone il trattamento dei dati sensibili
La normativa sulla privacy ha natura imperativa ed è quindi inderogabile; l’istituto risponderà di inadempimento contrattuale
La clausola contrattuale con cui la banca subordina le operazioni richieste dal cliente al consenso al trattamento dei dati sensibili è affetta da nullità in quanto contraria a norme imperative ex art. 1418 c.c. Qualora venga bloccata l’operatività del conto corrente, dunque, la banca risponderà di inadempimento contrattuale.
In questi termini si è recentemente espressa la Corte di Cassazione con la decisione n. 26778/2019, relativa a un tema di particolare rilevanza pratica, soprattutto nell’epoca della c.d. patrimonializzazione dei dati personali: la gestione di tali dati da parte degli istituti di credito.
La decisione ha ad oggetto una fattispecie realizzatasi prima dell’entrata in vigore del Regolamento Ue 679/2016 (GDPR), ma gli esiti a cui giunge sembrano potersi estendere
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