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LAVORO & PREVIDENZA

Domande solo telematiche per la riduzione contributiva in edilizia

Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2019, i datori di lavoro dovranno presentare il modulo «Rid-Edil» entro il 15 marzo 2020

/ REDAZIONE

Venerdì, 29 novembre 2019

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Con la circolare n. 145 pubblicata ieri l’INPS fornisce le istruzioni operative ai fini della fruizione della riduzione contributiva prevista in favore delle aziende edili dall’art. 29 del DL 244/1995 (conv. L 341/1995).

Si ricorda che l’agevolazione in esame è stata confermata nella misura dell’11,50% dal DM 24 settembre 2019, emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze (si veda “Riduzione contributiva per le aziende edili confermata all’11,50%” del 6 novembre).
I datori di lavoro che hanno diritto all’agevolazione sono quelli classificati nel settore industria, con i codici statistici contributivi (CSC) da 11301 a 11305, e nel settore artigianato, con CSC da 41301 a 41305, nonché caratterizzati

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