Domande solo telematiche per la riduzione contributiva in edilizia
Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2019, i datori di lavoro dovranno presentare il modulo «Rid-Edil» entro il 15 marzo 2020
Con la circolare n. 145 pubblicata ieri l’INPS fornisce le istruzioni operative ai fini della fruizione della riduzione contributiva prevista in favore delle aziende edili dall’art. 29 del DL 244/1995 (conv. L 341/1995).
Si ricorda che l’agevolazione in esame è stata confermata nella misura dell’11,50% dal DM 24 settembre 2019, emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze (si veda “Riduzione contributiva per le aziende edili confermata all’11,50%” del 6 novembre).
I datori di lavoro che hanno diritto all’agevolazione sono quelli classificati nel settore industria, con i codici statistici contributivi (CSC) da 11301 a 11305, e nel settore artigianato, con CSC da 41301 a 41305, nonché caratterizzati
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