Niente deduzione per il professionista anche se l’altro immobile è in parte locato
Per la Cassazione se nel secondo immobile si svolge solo l’attività professionale non spetta la deduzione dei costi per l’immobile promiscuo
La Cassazione, con la sentenza n. 31621 depositata ieri, 4 dicembre 2019 si è soffermata sulle condizioni che autorizzano un professionista, titolare di reddito di lavoro autonomo, a portare in deduzione i costi relativi ad un immobile adibito ad uso promiscuo, vale a dire utilizzato in parte per scopi personali, in parte per l’attività professionale.
Ai sensi dell’art. 54 comma 3 del TUIR vigente all’epoca dei fatti di causa, per gli immobili utilizzati promiscuamente, “a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione”, è deducibile una somma pari al 50% della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo
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