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Niente deduzione per il professionista anche se l’altro immobile è in parte locato

Per la Cassazione se nel secondo immobile si svolge solo l’attività professionale non spetta la deduzione dei costi per l’immobile promiscuo

/ Alessandro COTTO

Giovedì, 5 dicembre 2019

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La Cassazione, con la sentenza n. 31621 depositata ieri, 4 dicembre 2019 si è soffermata sulle condizioni che autorizzano un professionista, titolare di reddito di lavoro autonomo, a portare in deduzione i costi relativi ad un immobile adibito ad uso promiscuo, vale a dire utilizzato in parte per scopi personali, in parte per l’attività professionale.

Ai sensi dell’art. 54 comma 3 del TUIR vigente all’epoca dei fatti di causa, per gli immobili utilizzati promiscuamente, “a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione”, è deducibile una somma pari al 50% della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo

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