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LETTERE

Una proposta per risolvere il problema della prescrizione nel processo penale

Mercoledì, 11 dicembre 2019

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Caro Direttore,
la norma sulla prescrizione dei processi penali, che dovrebbe entrare in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2020, è al centro di una serrata discussione perché aprirebbe la porta, dopo la sentenza di primo grado, a una durata del processo penale non prevedibile e pertanto senza un limite di tempo certo e definito.

Suggerirei di risolvere il problema con molta semplicità statuendo che dopo il primo grado il processo prosegue fino alla sentenza definitiva come è attualmente.
Tuttavia, il tempo trascorso dal giorno successivo a quello in cui, secondo le attuali norme, maturerebbe la prescrizione si considererà, in caso di condanna, come durata della pena già espiata.

In tal modo tutte le persone innocenti vedrebbero accertata e riconosciuta la loro innocenza, mentre le persone colpevoli non potranno sfuggire alla condanna. Essa però sarebbe diminuita perché figurativamente espiata, in tutto o in parte, nel corso della durata del processo eccedente quella ragionevole come attualmente la legge stabilisce. Resterebbero ferme, per evidenti motivi, le cause di sospensione della prescrizione.

Faccio un esempio banale per meglio chiarire: reato la cui prescrizione è di sette anni. Il processo di primo grado (ipotizzo) termina verso la metà del sesto anno e pertanto inevitabilmente con le norme attuali si arriverebbe alla prescrizione al termine del settimo anno.
Con le nuove norme il reato non si prescriverebbe e pertanto il processo potrebbe durare moltissimi anni.

Ipotizziamo ora che il giudizio definitivo pervenga a termine del nono anno con l’assoluzione oppure, al contrario, con una condanna di anni tre.
Se l’imputato dovesse risultare innocente sarebbe riconosciuto tale senza l’onta della prescrizione.
Se fosse condannato espierebbe solo un anno dei tre portati dalla condanna perché due sarebbero coperti (espiati figurativamente) a causa della irragionevole durata del processo di anni due (perché durato nove anni).

La controprova della bontà di tale soluzione si comprende facilmente se si considera che il termine della condanna si verifica al massimo al decimo anno con o senza la l’intervento della prescrizione.
Sarebbe salva, così, anche la norma costituzionale sulla ragionevole durata.


Salvatore D’Amora
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

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