Impugnazione residuale del fallito contro la difesa
La tesi del litisconsorzio necessario risolverebbe il problema
La giurisprudenza, da tempo, è consolidata nel ritenere che l’avviso di accertamento, in linea di principio e con riferimento alle obbligazioni tributarie ante fallimento, vada notificato sia al curatore del fallimento sia al fallito.
Se l’accertamento non è notificato (anche o solo) al fallito, questi, nel momento eventuale in cui torna in bonis, non risponde delle obbligazioni tributarie; in modo speculare, se l’atto non viene notificato (anche o solo) al curatore, sarà inopponibile alla massa fallimentare (Cass. 9 novembre 2018 n. 28707 e 14 settembre 2016 n. 18002).
È altresì consolidata l’interpretazione in ragione della quale il fallito a cui è stato notificato l’atto non può sempre impugnare l’atto o appellare la sentenza, in quanto il menzionato diritto ...
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