Esibire fatture differite senza i DDT non fa scattare la preclusione probatoria
La Cassazione ritiene indispensabile una specifica e puntuale richiesta di tutti i documenti
La sentenza della Corte di Cassazione n. 32207, depositata ieri, si incentra sull’estensione della c.d. sterilizzazione probatoria, con riferimento a un caso di ordine di esibizione di fatture di acquisto “differite”.
Il percorso argomentativo prende le mosse dalla normativa e dalla giurisprudenza di riferimento e giunge a interpretare restrittivamente i requisiti richiesti per l’inutilizzabilità dei documenti non esibiti.
Gli artt. 32 comma 4 del DPR 600/73 e 52 comma 5 del DPR 633/72 fanno, infatti, derivare dal rifiuto di esibizione o dalla sottrazione di atti, documenti, libri, registri o anche dalla mancata ostensione di notizie fiscalmente rilevanti espressamente richiesti dagli uffici l’inutilizzabilità di quanto non esibito/fornito.
Dal rifiuto deriva, inoltre,
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