Conservazione telematica delle dichiarazioni fiscali con firma digitale
Il contribuente senza firma digitale deve invece stampare e sottoscrivere la dichiarazione
L’intermediario abilitato che ha trasmesso in via telematica le dichiarazioni fiscali dei propri clienti può utilizzare anche la posta elettronica per rilasciare al contribuente la dichiarazione trasmessa. Il contribuente che ha ricevuto in via telematica dall’intermediario la dichiarazione, se è in possesso di una firma digitale può conservarla esclusivamente in formato digitale, diversamente deve essere esibita esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa. Sono questi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 518, pubblicata ieri, 12 dicembre.
Ai sensi dell’art. 3 comma 6 del DPR 322/98, gli intermediari abilitati, entro i 30 giorni successivi al termine previsto per la presentazione della dichiarazione in ...
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