Dal CNDCEC le istruzioni per il conguaglio contributivo 2019
Entro il prossimo 31 gennaio tutti gli Ordini territoriali dovranno versare il conguaglio relativo ai contributi per il 2019. Il totale da saldare verrà definito attraverso l’elaborazione di un documento aggiornato sul numero degli iscritti, da inviare al Consiglio nazionale entro la stessa data.
Il prospetto, in formato excel, è stato fornito con l’Informativa n. 118 diffusa ieri, ed è costituito da due fogli: nel primo verranno calcolati il conguaglio e i residui del 2019; nel secondo verranno rilevati i residui e il conguaglio delle quote degli iscritti morosi per i quali è stato avviato un procedimento disciplinare o irrogata la sanzione della sospensione.
Nelll’Informativa, il CNDCEC ricorda che la quota annuale (130 euro per iscritti e STP, 65 euro per gli under 36) è dovuta anche nel caso di cancellazione o sospensione del professionista in corso d’anno. Per quanto riguarda i morosi, invece, si richiama quanto disposto dagli artt. 7 e 8 del regolamento per la riscossione dei contributi.
Nello specifico, l’Ordine potrà non versare: la quota non riscossa nel primo anno a condizione che dimostri di aver aperto un procedimento disciplinare nei confronti dell’iscritto moroso entro il 31 dicembre dell’anno di competenza; la quota per il secondo anno se, nell’anno di competenza, è stata irrogata la sanzione della sospensione, così come previsto dall’art. 54 del DLgs. 139/2005; la quota del terzo anno se dimostra di aver provveduto alla cancellazione dall’albo o dall’elenco speciale dell’iscritto moroso, a causa del venir meno della condotta irreprensibile di cui all’art. 36 della legge ordinamentale.
Nel caso in cui l’Ordine territoriale non abbia seguito tali passaggi, le quote dovranno comunque essere versate al Consiglio nazionale il quale, nell’Informativa diffusa ieri, ricorda anche che l’irrogazione della sanzione della sospensione non fa venire meno i doveri di riscossione da parte degli ODCEC.
Nei documenti excel dovrà essere inserito il numero degli iscritti al 31 dicembre 2018 e quello aggiornato al 31 dicembre prossimo, il numero degli iscritti trasferiti in altri Ordini (in questo caso la quota verrà versata dall’Ordine che l’ha effettivamente riscossa) e il numero di iscritti cancellati per morosità o decesso.
Il conguaglio per il 2019 sarà quindi dato dalla differenza tra il contributo dovuto sulla base dei criteri appena elencati e quello calcolato sulla base degli iscritti nel 2018. Rimarranno da corrispondere gli importi relativi alle quote degli iscritti sospesi per morosità o per i quali è stato avviato un provvedimento disciplinare finalizzato alla sospensione nel corso del 2019. Per gli iscritti sospesi o sottoposti a procedimento disciplinare nel 2017 e 2018, invece, il conguaglio dovrà essere versato sempre entro il 31 gennaio 2020.
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