Recapture dei valori dei beni ceduti in neutralità nel modello CNM
In alcuni casi è necessaria la variazione in aumento, anche per i trasferimenti avvenuti da tempo
L’art. 124 comma 1 del TUIR prevede che, in tutti i casi nei quali cessa anticipatamente il requisito del controllo, il reddito della società o ente controllante, per il periodo d’imposta in cui viene meno tale requisito, è aumentato o diminuito per un importo corrispondente alla differenza residua tra il valore contabile e quello fiscale dei beni acquisiti dalla consolidante, o da altra società controllata, in virtù del previgente art. 123 del TUIR.
Quest’ultima norma, rimasta in vigore sino al 2008, prevedeva che, tra le società partecipanti alla tassazione di gruppo, le cessioni di beni (diversi da quelli “merce” e dalle partecipazioni qualificate per l’esenzione) potessero avvenire in regime di continuità di valori fiscali, su opzione congiunta delle parti. ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41