La decadenza dall’impugnazione opera solo in caso di recesso del committente
Le disposizioni di cui all’art. 32 della L. 183/2010 vanno interpretate in modo rigoroso e non in senso analogico
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34189 pubblicata ieri, ha fatto chiarezza in merito all’ambito di operatività dei termini di decadenza di cui all’art. 6 della L. 604/66 in forza del richiamo operato dall’art. 32 della L. 183/2010. In particolare, l’attenzione si è concentrata sull’ipotesi di recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409, n. 3), c.p.c. prevista dalla lettera b) del comma 3 della citata disposizione.
Il caso di specie riguardava una fisioterapista, che aveva svolto, sin dal 2007, la propria prestazione presso un Istituto privato in virtù di una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Nonostante l’ultimo contratto fosse scaduto il 31 dicembre 2011,
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