Nomina del terzo membro del collegio dell’OCRI dall’associazione di categoria
Scelta nella rosa di tre nominativi, indicata dal debitore al referente, tra gli iscritti all’Albo dei gestori della crisi
Lo schema di decreto legislativo, che apporta correzioni e integrazioni al DLgs. 14/2019, tra le varie novità, introduce alcune modifiche all’art. 17 del DLgs. 14/2019, che regola la nomina e la composizione del collegio degli esperti dell’OCRI.
In primo luogo, è previsto che il referente, ricevuta la segnalazione di cui agli artt. 14 e 15 del DLgs. 14/2019, o l’istanza del debitore, ex art. 19 comma 1, proceda senza indugio a darne comunicazione agli organi di controllo della società “e al revisore contabile o alla società di revisione”, se esistenti, e alla nomina di un collego di tre esperti (peraltro, si rammenta che, al fine di ridurre il rischio di una doppia segnalazione, all’art. 14 comma 2 del DLgs. 14/2019 è stata inserita la previsione secondo la
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