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IMPRESA

Nomina del terzo membro del collegio dell’OCRI dall’associazione di categoria

Scelta nella rosa di tre nominativi, indicata dal debitore al referente, tra gli iscritti all’Albo dei gestori della crisi

/ Antonio NICOTRA

Venerdì, 17 gennaio 2020

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Lo schema di decreto legislativo, che apporta correzioni e integrazioni al DLgs. 14/2019, tra le varie novità, introduce alcune modifiche all’art. 17 del DLgs. 14/2019, che regola la nomina e la composizione del collegio degli esperti dell’OCRI.

In primo luogo, è previsto che il referente, ricevuta la segnalazione di cui agli artt. 14 e 15 del DLgs. 14/2019, o l’istanza del debitore, ex art. 19 comma 1, proceda senza indugio a darne comunicazione agli organi di controllo della società “e al revisore contabile o alla società di revisione”, se esistenti, e alla nomina di un collego di tre esperti (peraltro, si rammenta che, al fine di ridurre il rischio di una doppia segnalazione, all’art. 14 comma 2 del DLgs. 14/2019 è stata inserita la previsione secondo la

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