Fino al 2014 perdite su crediti deducibili solo all’apertura della procedura concorsuale
La posizione della Cassazione contrasta con l’orientamento maggioritario in materia
Con la sentenza n. 1282, depositata ieri, la Corte di Cassazione ha sostenuto che, anteriormente al 2015, le perdite su crediti vantati verso debitori soggetti a procedura concorsuale sono deducibili esclusivamente nel periodo d’imposta di apertura della procedura.
Infatti, secondo i giudici di legittimità, interpretando l’art. 101 comma 5 del TUIR nel senso che la deduzione della perdita sarebbe possibile anche in esercizi successivi, sarebbe rimessa all’arbitrio del contribuente la scelta del periodo più vantaggioso per operare la deduzione. Verrebbe così snaturato il principio di competenza, che resta, invece, criterio inderogabile e oggettivo per la determinazione del reddito d’impresa.
La posizione espressa dalla sentenza appare opinabile: infatti, secondo l’orientamento
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