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LETTERE

Da quando la società di capitali a base ristretta è assimilabile a società di persone?

Sabato, 25 gennaio 2020

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Gentile Redazione,
è sempre più frequente che gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, in occasione di accertamenti a società di capitali ritenute a ristretta base societaria provvedano contestualmente ad emettere anche accertamenti a carico dei soci o azionisti sul presupposto di una presunta distribuzione di dividendi. Negli ultimi tempi in alcune realtà territoriali tale modus operandi sta raggiungendo percentuali molto elevate.

Sono perfettamente consapevole del principio che è alla base di questa presunzione e del fatto che la giurisprudenza della Cassazione abbia avvalorato la sua applicabilità, ma ritengo che detto principio (comunque criticabile e non totalmente condivisibile) possa valere solo con riferimento a fattispecie in cui siano palesi quegli elementi che rendono logico e non contestabile la ricostruzione presuntiva effettuata dagli uffici. Ed in ogni caso essendo una ricostruzione presuntiva è ammessa la prova contraria da parte del contribuente accertato. Sul punto anche l’AIDC con la norma di comportamento n. 198 ha preso posizione.

Il mio stupore di oggi è invece provocato dal constatare che molti uffici e perfino molte Commissioni tributarie stiano adottando delle valutazioni di tipo automatico e meccanicistico: accertamento a società a ristretta base - accertamento a soci per presunta distribuzione dividendi.

La fase di accertamento con adesione e anche quella di mediazione non riescono mai a scalfire queste convinzioni neppure producendo una mole di prove contrarie e neanche quando addirittura mancherebbero i presupposti per estendere l’accertamento ai soci come nel caso di costi ritenuti parzialmente non deducibili perché superiori ad una misura ritenuta dall’ufficio congrua (antieconomicità) o nel caso di accertamenti che non tengono conto della totale assenza di fase finanziaria e quindi dell’impossibilità di creare una provvista, occulta o palese, da poter essere oggetto di presunta distribuzione.

Secondo la mia opinione anche nell’ipotesi di accertamenti legittimi e fondati a carico della società, ciò non può mai implicare che sia automaticamente fondato l’accertamento del socio. La suddetta presunzione per operare deve necessitare di ulteriori presupposti obbligatori. Quando manchi del tutto la fase finanziaria o addirittura quando le risultanze di accertamenti bancari a soci e familiari risultino negative, mi domando quale sia l’elemento che sorregge la presunzione e perché si debba consentire in tali casi di invertire l’onere della prova.

Il mio stupore è ulteriormente cresciuto nell’aver sentito dire a funzionari ed anche a membri di Commissione che l’automatismo è l’effetto delle sentenze della Cassazione. Non è vero: le sentenze hanno validato la presunzione, ma la presunzione per essere operante deve essere sorretta da elementi che la giustificano. In giudizio dovrebbero arrivare al massimo solo quei casi in cui il ragionamento presuntivo è sorretto da tali elementi. Ed in ogni caso la prova contraria deve essere ammessa e valutata, sia in precontenzioso che in contenzioso.

Mi è capitato perfino di ascoltare che avendo la società definito il proprio accertamento, la naturale conseguenza deve essere l’accertamento al socio. Non è così! Nel nostro ordinamento l’art. 295 c.p.c. prevede solo che fino a definitività dell’accertamento della società possa essere sospeso il giudizio sull’accertamento del socio; ma questo non implica che esso subisca le stesse sorti dell’accertamento societario, anzi al contrario ciò implica che solo da quel momento possa essere portato in discussione e che vengano analizzate le prove e gli elementi finanziari e non che potranno condurre legittimamente ad un esito diverso del contenzioso del socio rispetto a quello della società.

Per questi motivi mi pongo provocatoriamente una domanda: da quando la società “a ristretta base” partecipativa è assimilabile a società di persone? 
Ritengo inevitabile che la Categoria si faccia sentire per chiarire queste importanti conclusioni, preferibilmente promuovendo o suggerendo interventi legislativi o almeno chiarimenti di prassi che possano delineare con maggior precisione i limiti e le condizioni dell’applicabilità di presunzioni del genere, per evitare pericolose generalizzazioni e per garantire i principi costituzionali.

Altrimenti, per effetto di questo meccanismo diabolico prevedo una proliferazione di nuovi accertamenti ed una proliferazione di nuovi contenziosi i cui esiti rischiano di essere già scritti, nonostante le sbandierate intenzioni di deflazionare il contenzioso tributario.


Francesco De Blasi
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino

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