Specificità procedurali per informare sulla sostenibilità di fusioni previo LBO
Disposizioni ex art. 2501-bis c.c. non disapplicabili né col consenso unanime dei soci, né col consenso di tutti i creditori sociali e degli obbligazionisti
Le specificità procedurali, che caratterizzano una fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, sono anzitutto rivolte a fornire una adeguata informazione in ordine alla sostenibilità dell’operazione da un punto di vista finanziario.
L’art. 2501-bis c.c. statuisce infatti che in questi casi:
- il progetto di fusione, oltre alle “ordinarie” informazioni richieste dall’art. 2501-ter c.c., deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione;
- la Relazione accompagnatoria degli amministratori, oltre alle “ordinarie” informazioni richieste dall’art. 2501-quinquies c.c., deve indicare le ragioni che giustificano l’operazione e contenere un piano economico e finanziario ...
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