Esclusione dal passivo del fallimento con diniego della nota di variazione
Nel concordato fallimentare, è richiesto dal curatore il rimborso IVA spettante all’assuntore, che non lo può cedere
Il creditore non ammesso allo stato passivo esecutivo del fallimento non può emettere la nota di variazione IVA ai sensi dell’art. 26 comma 2 del DPR 633/72, in quanto non è soddisfatto il presupposto della partecipazione al concorso. Lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 33, pubblicata ieri, richiamando i chiarimenti già forniti con la C.M. n. 77/2000, secondo cui la condizione normativa del mancato pagamento, anche soltanto parziale, a causa della procedura concorsuale, viene giuridicamente ad esistenza al ricorrere di una specifica circostanza: “allorquando il soddisfacimento del creditore attraverso l’esecuzione collettiva sul patrimonio dell’imprenditore viene meno, in tutto o in parte, per insussistenza di somme disponibili,
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