Non imponibilità IVA per ambasciate e consolati
Occorre che analoghe agevolazioni siano riconosciute nello Stato estero
Secondo l’art. 72 comma 1 lett. a) del DPR 633/72, le operazioni effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, ivi compreso il personale tecnico-amministrativo in servizio presso tali sedi, sono oggettivamente non imponibili ai fini IVA, purché sussistano le condizioni della reciprocità nonché dello svolgimento delle funzioni istituzionali e l’importo minimo pari a 300 euro.
L’agevolazione è tuttavia preclusa per le operazioni in cui il beneficiario sia un soggetto diverso, sebbene il relativo onere risulti a carico dei soggetti e degli enti summenzionati.
Con la risposta 28 settembre 2018 n. 16, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito – coerentemente con quanto affermato nella circ. 1° agosto 2002 n. 62 – che, in presenza di tali requisiti, ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41